Statuto
Articolo 1 – Denominazione
Per iniziativa dell’Associazione Pisana Ricerche in Chirurgia è costituita una fondazione denominata “FONDAZIONE ARPA”. La Fondazione, fintanto che sussistano i requisiti richiesti dal D.Lgs. 460/1997, utilizzerà la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “O.N.L.U.S.” nella denominazione della Fondazione, nei suoi segni distintivi e nelle comunicazioni al pubblico. Per quanto detto la denominazione completa della Fondazione sarà “FONDAZIONE ARPA – ONLUS.”
Articolo 2 – Sede
La Fondazione ha sede in Pisa, Via Francesco Crispi n. 35.
Articolo 3 – Fine e Finalità
La Fondazione ha lo scopo di promuovere attività di studio, ricerca, documentazione e aggiornamento nel campo delle scienze medico-chirurgiche.
La Fondazione intende promuovere e sostenere quei progetti di ricerca che, pur nati dall’interesse chirurgico, proiettino i loro quesiti ed i loro risultati su molteplici campi di interesse, fra i quali, a titolo esemplificativo, si indicano l’oncologia, le nuove tecnologie e lo studio di modelli organizzativi e di economia sanitaria.
In tal senso la Fondazione opera mediante il finanziamento diretto di ricerche scientifiche, mediante l’istituzione di borse di studio per l’Italia e per l’Estero, nonché con contratti di collaborazione scientifica allo scopo di consentire a studenti ed a giovani ricercatori, l’acquisizione di nuove conoscenze e specifiche competenze in questo settore.
La Fondazione promuove inoltre interscambi tra studenti e laureati con Istituzioni Universitarie di Paesi stranieri creando le basi per la nascita e lo sviluppo di comuni programmi di ricerca.
A tal fine la Fondazione si propone di investire i capitali a sua disposizione nell’acquisto di apparecchiature e strumenti di ricerca e di beni immobili in cui organizzare strutture operative idonee alla finalità di cui sopra.
Articolo 4 – Finalità solidaristica
La fondazione, indipendente ed apartitica, non ha fini di lucro e svolge la sua attività esclusivamente per finalità di pubblica utilità. La fondazione non svolgerà pertanto attività diverse da quelle rivolte al perseguimento del fine e delle finalità sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o strettamente preordinate in quanto integrative delle stesse.
La fondazione non intende avere per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali ed intende essere retta e regolata oltre che dal Codice Civile, dagli artt. 87 lettera c) e da 108 a 111 ter del D.P.R. n. 917/86 e dal D.Lgs. 460/97
Articolo 5 – Patrimonio ed esercizi sociali
Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione originario e da tutti i successivi conferimenti, in natura o in denaro, anche da parte di terzi, destinati ad incrementi del fondo medesimo.
I mezzi patrimoniali e finanziari costituenti il fondo di dotazione, come sopra individuato, non possono essere direttamente utilizzati per finanziare le iniziative e le finalità della Fondazione.
L’attività della Fondazione dovrà essere finanziata attingendo, da un lato, ai mezzi finanziari interni, intendendosi per tali le rendite prodotte dal fondo di dotazione e, dall’altro, ai mezzi finanziari esterni rappresentati da contributi, donazioni e/o erogazioni effettuate non a titolo di conferimento, ma al fine, appunto, di finanziare direttamente predetta attività.
Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse di cui all’art. 3 del presente Statuto. È fatto in ogni caso divieto di distribuire, anche indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Articolo 6 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo e preventivo.
Articolo 7 – Organi
Sono organi della Fondazione:
– il Presidente;
– il Presidente Onorario;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Comitato Scientifico;
– il Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 8 – Presidente
Il Presidente della Fondazione è anche presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la rappresentanza legale della Fondazione ed esercita i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio, escluso il potere di approvare i programmi scientifici e didattici ed i bilanci. Il Presidente ha, altresì, il potere di ordinaria amministrazione della Fondazione e, nell’esercizio di tale potere, non potrà eseguire singoli pagamenti né assumere singoli impegni di spesa eccedenti, ciascuno, l’ammontare di lire cinquanta milioni, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Può adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dell’approvazione dei programmi scientifici e didattici e dei bilanci; i provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal Consiglio nella prima riunione successiva, che deve essere convocata a cura del Presidente, entro trenta giorni dall’assunzione del provvedimento.
Articolo 9 – Presidente onorario
Il Presidente Onorario potrà essere scelto anche tra soggetti non facenti parte del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto che tale organo avrà una funzione di mera diffusione del nome e degli scopi della Fondazione, senza alcun potere rappresentativo né delega di compiti istituzionali riservati agli altri organi della Fondazione. A tal fine la scelta della persona che potrà ricoprire tale ufficio potrà e dovrà riguardare esclusivamente persone che, per notorietà e qualità umane e professionali, siano in grado di assolvere ad una funzione di pura immagine esterna della Fondazione
Articolo 10 – Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 9 membri nominati dall’assemblea dei soci dell’Associazione Pisana per le Ricerche in Chirurgia.
I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni. Qualsiasi membro uscente può essere nuovamente designato.
La revoca degli amministratori può essere deliberata dall’organo che li ha nominati per violazione di norme di legge e statutarie.
In caso di rinuncia, morte o decadenza o revoca di un componente il Consiglio di Amministrazione, la sostituzione deve avvenire entro sessanta giorni dalla rinuncia, morte, decadenza o revoca, mediante nuova designazione da effettuare con le stesse modalità di quella già attuata per il membro uscente.
Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti – maggioranza assoluta –
il Presidente. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Il Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata approvata da almeno due terzi dei suoi componenti, può revocare il mandato al Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, il compito di eleggere il Presidente Onorario di cui al precedente art. 9, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Presidente Onorario dura in carica fino alle sue dimissioni o a revoca motivata con delibera approvata da almeno due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere tutti gli atti che ritiene utili ed opportuni per il perseguimento delle finalità della Fondazione, di cui al precedente art. 3, oltre che relativi all’amministrazione dei beni, all’organizzazione ed al funzionamento dei servizi, ai rapporti con il personale.
In particolare, e senza che la esemplificazione costituisca limitazione ai poteri, il Consiglio di Amministrazione:
– discute ed approva i programmi generali della Fondazione;
– discute ed approva il programma scientifico didattico, proposto dal Comitato Scientifico;
– discute ed approva le eventuali collaborazioni e/o convenzioni con organismi scientifici e di ricerca italiani e stranieri, nonché con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, interessate alle iniziative della Fondazione;
– discute ed approva i bilanci, di previsione e consuntivo;
– stabilisce le eventuali indennità ai membri del Consiglio di Amministrazione, eventualmente maggiorate per quegli amministratori che siano investiti di particolari compiti;
– dispone il più conveniente e sicuro impiego di fondi;
– delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche da apportare allo Statuto della Fondazione;
– il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente i poteri di cui al comma precedente ad eccezione dell’approvazione dei programmi e dei bilanci, delle eventuali modifiche allo Statuto della Fondazione.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello Statuto. In caso di parità di voti, quello del Presidente è determinante.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nella sede della Fondazione o in altra località, purché nel territorio della Repubblica Italiana e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da non meno di tre Amministratori.
La convocazione sarà fatta mediante avviso al domicilio di ciascun Amministratore, con lettera raccomandata ovvero con telegramma, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, salvo provvedere, in caso di urgenza, con termini più brevi.
Articolo 11 – Comitato scientifico
Il Comitato Scientifico é composto da studiosi italiani e/o stranieri che godano di particolare prestigio e considerazione quali esperti nei settori di attività della Fondazione.
I membri del Comitato sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e durano in carica quattro anni.
I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.
Il Comitato Scientifico predispone i programmi scientifici e le iniziative culturali da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Scientifico nomina nel suo seno un Presidente che partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove così sia deciso da quest’ultimo.
Articolo 12 – Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri designati dall’assemblea dei soci dell’Associazione Pisana per le Ricerche in Chirurgia.
I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni; alla scadenza del termine ciascuno di essi può essere confermato nella carica.
Il Collegio ha le funzioni, in quanto compatibili, previste dal codice civile per il Collegio Sindacale nelle società per azioni.
Articolo 13 – Durata
La Fondazione è costituita senza limiti di durata.
Articolo 14 – Scioglimento
In caso di scioglimento, cessazione, o estinzione la Fondazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della lege 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.
Articolo 15 – Clausole di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile sulle Fondazioni e, qualora la materia non sia disciplinata da tali norme, quelle sui Comitati e sulle Società di persone, in quanto applicabili.