Statuto della Fondazione Arpa

Ente filantropico del Terzo settore

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STATUTO

Fondazione Arpa – Ente filantropico del Terzo settore

Testo dello Statuto contenuto nell’allegato B all’atto notarile del 27 febbraio 2026, repertorio n. 33317, raccolta n. 18277. Iscrizione al RUNTS riportata nell’atto: 10 giugno 2026.

Articolo 1 – Costituzione, denominazione.

1. Per iniziativa dell’Associazione Pisana Ricerche in Chirurgia è costituita una fondazione del Terzo settore denominata "FONDAZIONE ARPA" – ente filantropico.

2. La Fondazione assume la denominazione «FONDAZIONE ARPA Ente filantropico» o «FONDAZIONE ARPA – Ente filantropico del Terzo settore» e la utilizza negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 – Sede

1. La Fondazione ha sede in Pisa.

Articolo 3 – Finalità ed attività.

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si propone erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

2. La Fondazione intende promuovere attività di studio, ricerca, documentazione e aggiornamento nel campo delle scienze medico-chirurgiche.

3. La Fondazione intende altresì promuovere e sostenere quei progetti di ricerca che, pur nati dall’interesse chirurgico, proiettino i loro quesiti ed i loro risultati su molteplici campi di interesse, fra i quali, a titolo esemplificativo, si indicano l’oncologia, le nuove tecnologie e lo studio di modelli organizzativi e di economia sanitaria.

4. La Fondazione opera mediante il finanziamento diretto di ricerche scientifiche, mediante l’istituzione di borse di studio per l’Italia e per l’Estero, nonché con contratti di collaborazione scientifica allo scopo di consentire a studenti ed a giovani ricercatori, l’acquisizione di nuove conoscenze e specifiche competenze in questo settore.

5. La Fondazione promuove inoltre interscambi tra studenti e laureati con Istituzioni Universitarie di Paesi stranieri creando le basi per la nascita e lo sviluppo di comuni programmi di ricerca.

6. A tal fine la Fondazione si propone di investire i capitali a sua disposizione nell’acquisto di apparecchiature e strumenti di ricerca e di beni immobili in cui organizzare strutture operative idonee alla finalità di cui sopra.

7. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 4 – Attività di interesse generale ed altre attività.

1. Al fine di perseguire gli scopi di cui all’articolo 3, la Fondazione svolge attività di interesse generale negli ambiti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017,

n. 117 (di seguito, Codice del Terzo settore):

a) educazione ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) formazione universitaria e post-universitaria;

c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

e) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

f) beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

2. Nell’erogazione di beni, danaro e servizi, la Fondazione si attiene al programma generale ed ai programmi scientifici e didattici elaborati dal Consiglio di amministrazione, sentito il Comitato scientifico.

3. La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di cui al comma 1, purché entro i limiti di cui all’articolo 6 del Codice del Terzo settore.

4. La Fondazione può svolgere altresì attività di raccolta fondi, ai sensi dell’articolo 7 del Codice del Terzo settore.

Articolo 5 – Patrimonio ed esercizi sociali

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione originario e da tutti i successivi conferimenti, in natura o in denaro, anche da parte di terzi, destinati ad incrementi del fondo medesimo.

2. I mezzi patrimoniali e finanziari costituenti il fondo di dotazione, come sopra individuato, non possono essere direttamente utilizzati per finanziare le iniziative e le finalità della Fondazione.

3. L’attività della Fondazione dovrà essere finanziata attingendo, da un lato, ai mezzi finanziari interni, intendendosi per tali le rendite prodotte dal fondo di dotazione ed i contributi pubblici e privati, le donazioni e lasciti testamentari, le rendite patrimoniali e le attività di raccolta fondi.

4. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività della Fondazione di cui all’articolo 4. Si osserva quanto previsto dall’articolo 8 del Codice del Terzo settore.

5. È fatto in ogni caso divieto di distribuire, anche indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 6 – Esercizio finanziario

1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo e preventivo, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13 del Codice del Terzo settore.

3. Il Consiglio di Amministrazione approva altresì annualmente un bilancio sociale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 14 del Codice del Terzo settore, e contiene l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Articolo 7 – Organi

1. Sono organi della Fondazione:

a) il Presidente;

b) il Presidente Onorario;

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) il Comitato Scientifico;

e) l’Organo di controllo.

Articolo 8 – Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione ed esercita i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio, escluso il potere di approvare i programmi scientifici e didattici ed i bilanci.

3. Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione.

4. Il Presidente ha, altresì, il potere di ordinaria amministrazione della Fondazione entro i limiti stabiliti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

5. Può adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dell’approvazione dei programmi scientifici e didattici e dei bilanci; i provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal Consiglio nella prima riunione successiva, che deve essere convocata a cura del Presidente, entro trenta giorni dall’assunzione del provvedimento.

Articolo 9 – Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario potrà essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche tra soggetti non facenti parte del Consiglio medesimo.

2. Il Presidente Onorario opera per la diffusione del nome e degli scopi della Fondazione, senza alcun potere rappresentativo né delega di compiti istituzionali riservati agli altri organi della Fondazione.

3. A tal fine la scelta della persona che potrà ricoprire tale incarico onorifico deve ricadere esclusivamente su persone che, per notorietà e qualità umane e professionali, siano in grado di assolvere ad una funzione di pura immagine esterna della Fondazione.

Articolo 10 – Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 ad un massimo 9 membri, oltre al Presidente onorario che partecipa alle sedute senza diritto di voto.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni. I componenti uscenti possono essere nuovamente designati.

3. In occasione della scadenza di uno o più dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti rimasti in carica possono cooptare a maggioranza assoluta i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione. È sempre fatto obbligo di procedere a cooptazione di un nuovo componente per assicurare il numero minimo di 5 membri.

4. Su delibera del Consiglio di amministrazione, i componenti in carica possono cooptare anche componenti aggiuntivi, non in sostituzione di membri cessati, entro il limite massimo di 9 membri.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere esclusi con deliberazione del Consiglio medesimo, adottata a maggioranza assoluta dei membri in carica, per violazione di norme di legge e statutarie.

6. Nel caso in cui un posto si renda vacante, per qualsiasi motivo, e sia necessario ricostituire il numero minimo di 5 amministratori, la cooptazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data in cui si è accertata la vacanza. Nel caso in cui ciò non avvenga entro detto termine, il Presidente o, in sua assenza, il membro più anziano per età chiede al Rettore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa di nominare un numero di membri tale da consentire la ricostituzione del numero di membri prima che si verificasse la vacanza dei posti.

7. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti – maggioranza assoluta – il Presidente. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

8. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata approvata da almeno due terzi dei suoi componenti, può revocare il mandato al Presidente.

9. Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, il compito di eleggere il Presidente Onorario di cui all’articolo 9, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Presidente Onorario dura in carica fino alle sue dimissioni o a revoca motivata con delibera approvata da almeno due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

10. Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere tutti gli atti che ritiene utili ed opportuni per il perseguimento delle finalità della Fondazione, di cui al precedente art. 3, oltre che relativi all’amministrazione dei beni, all’organizzazione ed al funzionamento dei servizi, ai rapporti con il personale.

11. In particolare, e senza che la esemplificazione costituisca limitazione ai poteri, il Consiglio di Amministrazione:

a) coopta i membri del Consiglio di Amministrazione medesimo;

b) discute ed approva i programmi generali della Fondazione;

c) discute ed approva il programma scientifico didattico, proposto dal Comitato Scientifico;

d) discute ed approva le eventuali collaborazioni e/o convenzioni con organismi scientifici e di ricerca italiani e stranieri, nonché con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, interessate alle iniziative della Fondazione;

e) discute ed approva i bilanci, di previsione e consuntivo;

f) stabilisce le eventuali indennità ai membri del Consiglio di Amministrazione, eventualmente maggiorate per quegli amministratori che siano investiti di particolari compiti;

g) dispone il più conveniente e sicuro impiego di fondi;

h) approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche allo Statuto della Fondazione;

i) delibera lo scioglimento della Fondazione;

j) elegge il Comitato scientifico e l’Organo di controllo.

12. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente i poteri di cui al comma precedente ad eccezione di quanto previsto alle lettere a), b), c) ed e).

13. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori.

14. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello Statuto. In caso di parità di voti, quello del Presidente è determinante.

15. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nella sede della Fondazione o in altra località, purché nel territorio della Repubblica Italiana e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da non meno di un terzo degli Amministratori.

16. La convocazione sarà fatta mediante avviso al domicilio di ciascun Amministratore almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza, salvo provvedere, in caso di urgenza, con termini più brevi.

17. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trovano il presidente ed il verbalizzante e si considereranno intervenuti i soggetti la cui identità sia stata accertata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 – Assemblea di indirizzo

1. Il Consiglio di amministrazione può deliberare la costituzione di una assemblea di indirizzo della fondazione, di cui indica i componenti.

2. L’Assemblea concorre a definire, in conformità allo statuto ed all’atto costitutivo, gli obiettivi strategici della Fondazione.

3. Spetta all’Assemblea:

a) Contribuire alla definizione dei programmi dell’attività della Fondazione;

b) esprimere un parere, su richiesta del Consiglio di amministrazione, sul bilancio di esercizio ed il bilancio di previsione, nonché sul bilancio sociale e modifiche statutarie;

c) esprimere parere in ordine allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

d) ogni altra competenza attribuita dallo statuto o dagli organi della Fondazione.

4. L’Assemblea, ove costituita, si riunisce almeno una volta all’anno.

5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione.

Articolo 12 – Comitato scientifico

1. Il Comitato Scientifico é composto da studiosi italiani o stranieri che godano di particolare prestigio e considerazione quali esperti nei settori di attività della Fondazione.

2. I membri del Comitato sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e durano in carica quattro anni.

3. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.

4. Il Comitato Scientifico predispone i programmi scientifici e le iniziative culturali da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

5. Il Comitato Scientifico nomina nel suo seno un Presidente che partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove così sia deciso da quest’ultimo.

Articolo 13 – Organo di controllo

1. L’Organo di controllo è nominato dal Consiglio di amministrazione e dura in carica quattro anni.

2. L’Organo di controllo può essere monocratico o collegiale.

3. Il membro dell'organo di controllo monocratico deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4. L’Organo di controllo esercita le funzioni di cui all’articolo 30 del Codice del Terzo settore.

5. Al superamento dei limiti di cui all’articolo 31 del Codice del Terzo settore, l’Organo di controllo esercita altresì le funzioni di revisione legale dei conti. In tal caso, il Consiglio di amministrazione provvederà a nominare soggetti che siano in possesso dell’iscrizione all’apposito registro.

Articolo 14 – Libri sociali

1. La Fondazione tiene libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali. Ciascun libro è tenuto a cura dell’organo cui si riferisce.

2. I componenti degli organi sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Presidente dell’organo cui i libri si riferiscono, che consente l’esame entro trenta giorni.

Articolo 15 – Scioglimento

1. In caso di scioglimento, cessazione, o estinzione, la Fondazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altro ente del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 9 del Codice del Terzo settore.

Articolo 16 – Clausole di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo settore e, in via residuale ed in quanto compatibile, del codice civile.

Articolo 17 – Qualifica di ONLUS

1. In attesa dell’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, la Fondazione “ARPA” è soggetta a quanto previsto al d.lgs. n. 460 del 1997, permanendo iscritta all’anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Fondazione “ARPA” :

a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all’art. 10, c.1, lett. a), nn. 3), 4), 5) e 11) del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività.

b) assume nella denominazione di Fondazione “ARPA Onlus” in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, la Fondazione assume la denominazione di cui al comma 1;

c) in caso di scioglimento della Fondazione prima del termine di cui all’art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18 – Norma transitoria

1. Al fine di evitare la contestuale cessazione di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, i componenti attualmente in carica, inclusi il Presidente, sono suddivisi in tre gruppi, per sorteggio. Il primo gruppo rimane in carica sino alla scadenza naturale del mandato attualmente in corso. Per il secondo gruppo il mandato è prorogato di un anno a decorrere dalla scadenza naturale del mandato attualmente in corso; per il terzo gruppo il mandato è prorogato di due anni a decorrere dalla scadenza naturale del mandato attualmente in corso. Alla scadenza di ciascuno di essi, gli altri componenti il Consiglio di amministrazione provvederanno alla conferma del membro scaduto o alla cooptazione di un nuovo membro.

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